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Testo Unico Bancario

TITOLO IV
MISURE PREPARATORIE, DI INTERVENTO PRECOCE E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (1)

Capo I
Banche

Sezione II
Provvedimenti straordinari

Art. 79

Banche comunitarie (2)

1. In caso di violazione o di rilevante rischio di violazione da parte di banche comunitarie delle disposizioni relative alle succursali o alla prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, il cui controllo spetta all’autorità competente dello Stato d’origine, la Banca d’Italia ne dà comunicazione a tale autorità per i provvedimenti necessari. In attesa di questi, se sussistono ragioni di urgenza la Banca d’Italia può adottare le misure provvisorie necessarie per la tutela delle ragioni dei depositanti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono prestati i servizi, comprese l’imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni e la sospensione dei pagamenti; le misure adottate sono comunicate all’autorità competente dello Stato d’origine, alla Commissione europea e all’ABE.

2. In deroga al comma 1, secondo periodo, se la violazione riguarda disposizioni relative alla liquidità della banca comunitaria o in ogni altro caso di deterioramento della situazione di liquidità della stessa, la Banca d’Italia può adottare le misure necessarie per la stabilità finanziaria o per la tutela delle ragioni dei depositanti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono prestati i servizi, se quelle prese dall’autorità competente dello Stato d’origine mancano o risultano inadeguate; le misure da adottare sono comunicate all’autorità competente dello Stato d’origine e all’ABE.

3. Quando i provvedimenti dell’autorità competente dello Stato d’origine indicati al comma 1 manchino o risultino inadeguati, la Banca d’Italia può ricorrere all’ABE ai fini della procedura per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.

4. In caso di violazione o di rilevante rischio di violazione da parte di banche comunitarie delle disposizioni relative alle succursali o alla prestazione di servizi nel territorio della Repubblica il cui controllo spetta alla Banca d’Italia, questa adotta le misure necessarie a prevenire o reprimere tali irregolarità, compresa l’imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni, la sospensione dei pagamenti e la chiusura della succursale, dandone comunicazione all’autorità competente dello Stato d’origine.



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(1) Rubrica sostituita dall'articolo 1, comma 10, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(2) Articolo così sostituito dall’art. 1, comma 31, decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72. L’art. 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo ha stabilito che, fino all’emanazione da parte della Commissione europea del requisito di liquidità previsto dall’articolo 460 del regolamento (UE) n. 575/2013, continui ad applicarsi l’articolo 79 nella formulazione anteriore all’entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72. Si riporta di seguito il testo previgente:
"Articolo 79 (Banche comunitarie) 1. In caso di violazione da parte di banche comunitarie delle disposizioni relative alle succursali o alla prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, la Banca d’Italia può ordinare alla banca di porre termine a tali irregolarità, dandone comunicazione all’autorità competente dello Stato membro in cui la banca ha sede legale per i provvedimenti eventualmente necessari.
2. Quando manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell’autorità competente, quando le irregolarità commesse possano pregiudicare interessi generali ovvero nei casi di urgenza per la tutela delle ragioni dei depositanti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono prestati i servizi, la Banca d’Italia adotta le misure necessarie, comprese l’imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni e la chiusura della succursale."