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Testo Unico Bancario

TITOLO IV
MISURE PREPARATORIE, DI INTERVENTO PRECOCE E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (1)

Capo I
Banche

Sezione I
Amministrazione straordinaria

Art. 70

Provvedimento

1. La Banca d’Italia può disporre lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche quando ricorrono le violazioni o le irregolarità di cui all’articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera b), oppure sono previste gravi perdite del patrimonio ovvero quando lo scioglimento è richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi ovvero dall’assemblea straordinaria (2).

2. Le funzioni delle assemblee e degli altri organi diversi da quelli indicati nel comma 1 sono sospese per effetto del provvedimento di amministrazione straordinaria, salvo quanto previsto dall’articolo 72, comma 6.

3. Il provvedimento è comunicato dai commissari nominati ai sensi dell’articolo 71 agli interessati, che ne facciano richiesta, non prima dell’insediamento ai sensi dell’articolo 73 (3).

4. Il provvedimento (4) è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

5. L’amministrazione straordinaria dura sino ad un anno, salvo che il provvedimento previsto dal comma 1 preveda un termine più breve. La procedura può essere prorogata per lo stesso periodo di un anno, anche per più di una volta, se sussistono i presupposti indicati nel comma 1. Il provvedimento di proroga è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (5).

6. (Abrogato) (6)

7. Alle banche non si applica l’articolo 2409 del codice civile. Se vi è fondato sospetto che i soggetti con funzioni di amministrazione, in violazione dei propri doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla banca o ad una o più società controllate, l’organo con funzioni di controllo od i soci che il codice civile o lo statuto abilitano a presentare denuncia al tribunale, possono denunciare i fatti alla Banca d’Italia, che decide con provvedimento motivato (7).



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(1) Rubrica sostituita dall'articolo 1, comma 10, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(2) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 14, lett. a), decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181.
(3) Comma modificato dall’art. 64, comma 6, decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 e, successivamente, così sostituito dall’art. 1, comma 14, lett. c), decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181.
(4) Comma così modificato dall’art. 1, comma 14, lett. d), decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181.
(5) Comma sostituito dall’art. 1, comma 14, lett. e), decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181, e, da ultimo, così modificato dall’art. 1, comma 18, decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 223.
(6) Comma abrogato dall’art. 1, comma 14, lett. f), decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181.
(7) Comma sostituito dall’art. 9.21, comma 1, decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2, comma 1, decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37, modificato dall’art. 1, comma 14, lett. g), decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181, e, da ultimo, così modificato dall’art. 369, comma 1, lett. c), decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.