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Testo Unico Bancario

TITOLO III
VIGILANZA

Capo II
Vigilanza su base consolidata

Sezione II
Ambito ed esercizio della vigilanza

Art. 65

Soggetti inclusi nell’ambito della vigilanza consolidata

1. La Banca d’Italia esercita la vigilanza su base consolidata nei confronti dei seguenti soggetti:

a) società appartenenti a un gruppo bancario;

b) società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20% dalle società appartenenti a un gruppo bancario o da una singola banca;

c) società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo bancario, ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario ovvero una singola banca;

d) (soppressa) (1)

e) (soppressa) (2)

f) (soppressa) (3)

g) (soppressa) (4)

h) società che controllano almeno una banca (5);

i) società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali quando siano controllate da una singola banca ovvero quando società appartenenti a un gruppo bancario ovvero soggetti indicati nella lettera h) detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo (6).

2. Nei confronti dei soggetti inclusi nell’ambito della vigilanza consolidata resta ferma l’applicazione di norme specifiche in tema di controlli e di vigilanza, secondo la disciplina vigente.



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(1) Lettera soppressa dall’art. 1, comma 1, lett. f), n. 1, decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15.
(2) Lettera soppressa dall’art. 1, comma 1, lett. f), n. 1, decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15.
(3) Lettera soppressa dall’art. 1, comma 1, lett. f), n. 1, decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15.
(4) Lettera soppressa dall’art. 1, comma 1, lett. f), n. 1, decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15.
(5) Lettera così sostituita dall’art. 1, comma 1, lett. f), n. 2, decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15, e successivamente modificata dall’art. 1, comma 1, lettera i), decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 21.
(6) Lettera così sostituita dall’art. 1, comma 1, lett. f), n. 2, decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15.