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Testo Unico Bancario

TITOLO I
AUTORITÀ CREDITIZIE

Art. 6-bis

Partecipazione al MVU e poteri della Banca d’Italia (1)

1. Nelle materie disciplinate dalle disposizioni del MVU, i poteri attribuiti alla Banca d’Italia dal presente decreto sono esercitati dalla Banca d’Italia stessa nei limiti e secondo le modalità stabilite dalle disposizioni del MVU che disciplinano l’esercizio di compiti di vigilanza sulle banche prevedendo, tra l’altro, differenti modalità di cooperazione tra la BCE e le autorità nazionali per i soggetti significativi e per quelli meno significativi.

2. Ai sensi del comma 1, la Banca d’Italia, in particolare:

a) formula alla BCE proposte per l’adozione dei provvedimenti di autorizzazione e revoca all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi dell’articolo 14 e di autorizzazione all’acquisto di partecipazioni ai sensi dell’articolo 19;

b) fornisce alla BCE tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei compiti ad essa attribuiti dalle disposizioni del MVU, fermo restando il potere della BCE di ottenere le informazioni dai soggetti vigilati e di condurre ispezioni;

c) assiste la BCE nella preparazione e attuazione degli atti relativi ai compiti di vigilanza ad essa attribuiti dalle disposizioni del MVU;

d) informa la BCE dell’attività di vigilanza svolta e dei procedimenti amministrativi avviati, nei casi e secondo le modalità previsti dalle disposizioni del MVU;

e) esercita i poteri, non attribuiti in via esclusiva alla BCE, previsti dal presente decreto nelle materie disciplinate dalle disposizioni del MVU, anche su richiesta o dietro istruzioni della BCE, informando quest’ultima delle attività svolte in esito alla richiesta;

f) esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente decreto che non siano attribuiti alla BCE dalle disposizioni del MVU.

3. Nelle materie inerenti all’esercizio dei compiti attribuiti alla BCE dalle disposizioni del MVU, le sanzioni amministrative previste nel Titolo VIII sono applicate secondo quanto previsto dall’articolo 144-septies.

4. Ai fini dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013, si intendono per "legislazione nazionale di recepimento delle direttive europee" e "legislazione nazionale di esercizio delle opzioni previste dai regolamenti europei" le disposizioni nazionali di carattere generale nelle materie disciplinate dalle disposizioni del MVU, incluse quelle adottate, ove previsto dalla legislazione nazionale, dalla Banca d’Italia, per l’attuazione delle direttive dell’Unione europea e per l’esercizio di opzioni rimesse dai regolamenti dell’Unione europea agli Stati membri o alle autorità competenti o designate negli Stati membri, quando non esercitate dalla BCE.

5. Nell’esercizio delle rispettive competenze la Banca d’Italia e la BCE operano in stretta collaborazione, secondo il principio di leale cooperazione.



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(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 4, decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 223.