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Testo Unico Bancario

TITOLO III
VIGILANZA

Capo I
Vigilanza sulle banche

Art. 51

Vigilanza informativa

1. Le banche inviano alla Banca d’Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d’Italia.

1-bis. Le banche comunicano alla Banca d’Italia:

a) la nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

b) le dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) la risoluzione consensuale del mandato;

d) la revoca dell’incarico di revisione legale dei conti, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che l’hanno determinata (1).

1-ter. La Banca d’Italia stabilisce modalità e termini per l’invio delle comunicazioni di cui al comma 1-bis (2).

1-quater. La Banca d’Italia può chiedere informazioni al personale delle banche anche per il tramite di queste ultime (3).

1-quinquies. Le previsioni del comma 1 si applicano anche ai soggetti ai quali le banche abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale (4).



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(1) Comma inserito dall’art. 39, comma 1, decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
(2) Comma inserito dall’art. 39, comma 1, decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
(3) Comma inserito dall’art. 1, comma 17, decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72.
(4) Comma inserito dall’art. 1, comma 17, decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72.