Testo Unico Bancario


TITOLO II
BANCHE

Capo VI
Norme relative a particolari operazioni di credito

Sezione III
Altre operazioni

Art. 48
Credito su pegno (1)

1. Le banche possono intraprendere l’esercizio del credito su pegno di cose mobili disciplinato dalla legge 10 maggio 1938, n. 745, e dal regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279 (2), dotandosi delle necessarie strutture e dandone comunicazione alla Banca d’Italia.



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(1) Articolo così sostituito dall’art. 10, comma 1, decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342. L’art. 10, comma 2, dello stesso decreto ha, inoltre, così disposto: «La disposizione del comma 1 non si applica alle banche che, all’atto della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono già abilitate all’esercizio dell’attività di credito su pegno.».
(2) I provvedimenti recano rispettivamente l’"Ordinamento dei Monti di credito su pegno" e la relativa disciplina di attuazione.