Testo Unico Bancario


TITOLO II
BANCHE

Capo VI
Norme relative a particolari operazioni di credito

Sezione III
Altre operazioni

Art. 48

Credito su pegno (1)
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. Le banche possono intraprendere l’esercizio del credito su pegno di cose mobili disciplinato dalla legge 10 maggio 1938, n. 745, e dal regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279 (2), dotandosi delle necessarie strutture e dandone comunicazione alla Banca d’Italia.



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(1) Articolo così sostituito dall’art. 10, comma 1, decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342. L’art. 10, comma 2, dello stesso decreto ha, inoltre, così disposto: «La disposizione del comma 1 non si applica alle banche che, all’atto della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono già abilitate all’esercizio dell’attività di credito su pegno.».
(2) I provvedimenti recano rispettivamente l’"Ordinamento dei Monti di credito su pegno" e la relativa disciplina di attuazione.

GIURISPRUDENZA


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