Testo Unico Bancario
TITOLO II
BANCHE
Capo V
Banche cooperative
Sezione II
Banche di credito cooperativo
1. Le banche di credito cooperativo sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.
1-bis. L’adesione a un gruppo bancario cooperativo è condizione per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 37-bis, comma 1-bis (1).
1-ter. Non si può dare corso al procedimento per l’iscrizione nell’albo delle società cooperative di cui all’articolo 2512, secondo comma, del codice civile se non consti l’autorizzazione prevista dal comma 1-bis (2).
2. La denominazione deve contenere l’espressione «credito cooperativo».
3. La nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo spetta ai competenti organi sociali fatte salve le previsioni degli articoli 150- ter e 37-bis, comma 3 (3).
4. Il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore a venticinque euro nĂ© superiore a cinquecento euro (4).