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Testo Unico Bancario

TITOLO II
BANCHE

Capo V
Banche cooperative

Sezione II
Banche di credito cooperativo

Art. 33

Norme generali

1. Le banche di credito cooperativo sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.

1-bis. L’adesione a un gruppo bancario cooperativo è condizione per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 37-bis, comma 1-bis (1).

1-ter. Non si può dare corso al procedimento per l’iscrizione nell’albo delle società cooperative di cui all’articolo 2512, secondo comma, del codice civile se non consti l’autorizzazione prevista dal comma 1-bis (2).

2. La denominazione deve contenere l’espressione «credito cooperativo».

3. La nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo spetta ai competenti organi sociali fatte salve le previsioni degli articoli 150- ter e 37-bis, comma 3 (3).

4. Il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore a venticinque euro nĂ© superiore a cinquecento euro (4).



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(1) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. a), decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, e così modificato dall’art. 20-bis, comma 1, lett. a), decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
(2) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. a), decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49.
(3) Comma così sostituito dall’art. 43, decreto legislativo 28 dicembre 2004, n. 310.
(4) Comma sostituito prima dall’art. 4, comma 2, lett. e), decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 e, successivamente, dall’art. 1, comma 1, lett. b), decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49.