Testo Unico Bancario


TITOLO II
BANCHE

Capo II
Autorizzazione all'attività bancaria, succursali e libera prestazione di servizi

Art. 18
Società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento

1. Le disposizioni dell’articolo 15, commi 01 e 1 (1), e dell’articolo 16, comma 1, si applicano anche alle società finanziarie con sede legale in Italia sottoposte a forme di vigilanza prudenziale, quando la partecipazione di controllo è detenuta da una o più banche italiane e ricorrono le condizioni stabilite dalla Banca d’Italia.

2. Le disposizioni dell’articolo 15, comma 3, e dell’articolo 16, comma 3, si applicano, in armonia con la normativa comunitaria, anche alle società finanziarie aventi sede legale in uno Stato comunitario quando la partecipazione di controllo è detenuta da una o più banche aventi sede legale nel medesimo Stato.

3. La Banca d’Italia, nei casi in cui sia previsto l’esercizio di attività di intermediazione mobiliare, comunica alla CONSOB le società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2.

4. Alle società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni previste dall’articolo 54, commi 1, 2 e 3.

5. Alle società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi del comma 2 si applicano altresì le disposizioni previste dall’articolo 79, commi 1, 3 e 4 (2).



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(1) Le parole «dell’articolo 15, commi 01 e 1» sono sostituite alle precedenti «dell’articolo 15, comma 1» dall’art. 1, comma 10, decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 223.
(2) Comma così modificato dall’art. 1, comma 9, decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72.