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Testo Unico Bancario

TITOLO II
BANCHE

Capo II
Autorizzazione all'attività bancaria, succursali e libera prestazione di servizi

Art. 17

Attività non ammesse al mutuo riconoscimento

1. La Banca d’Italia disciplina l’esercizio di attività non ammesse al mutuo riconoscimento comunque effettuato da parte di banche comunitarie nel territorio della Repubblica (1).



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(1) Comma così modificato dall’art. 1, comma 8, decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72.