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Testo Unico Bancario

TITOLO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 159

Regioni a statuto speciale

1. Le valutazioni di vigilanza sono riservate alla Banca d’Italia.

2. Nei casi in cui i provvedimenti previsti dagli articoli 14, 31, 36, 56 e 57 sono attribuiti alla competenza delle regioni, la Banca d’Italia esprime, a fini di vigilanza, un parere vincolante.

3. Sono inderogabili e prevalgono sulle contrarie disposizioni già emanate le norme dettate dai commi 1 e 2 nonché dagli articoli 15, 16, 26 e 47 (1).

4. Le regioni a statuto speciale, alle quali sono riconosciuti, in base alle norme di attuazione dei rispettivi statuti, poteri nelle materie disciplinate dalla direttiva 2013/36/UE (2), provvedono a emanare norme di recepimento della direttiva stessa nel rispetto delle disposizioni di principio non derogabili contenute nei commi precedenti.

4-bis. Le competenze delle regioni di cui al presente articolo sono esercitate nei limiti derivanti dalle disposizioni del MVU e in armonia con esse (3).



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(1) Comma così modificato dall’art. 1, comma 55, lett. a), decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72.
(2) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE. Il riferimento alla direttiva 2013/36/UE è stato sostituito al precedente («direttiva n. 89/646/CEE») dall’art. 1, comma 55, lett. b), decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72.
(3) Comma inserito dall’art. 1, comma 25, decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 223.