Testo Unico Bancario


TITOLO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 153

Disposizioni relative a particolari operazioni di credito
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. Fino all’emanazione delle disposizioni della Banca d’Italia previste dall’articolo 38, comma 2, continua ad applicarsi in materia la disciplina dettata dalle norme previgenti.

2. Le disposizioni disciplinanti le cartelle fondiarie, ancorché abrogate, continuano a essere applicate alle cartelle in circolazione, a eccezione delle norme che prevedono interventi della Banca d’Italia.

3. Gli enti non bancari abilitati a effettuare operazioni di credito agrario continuano a esercitarlo con le limitazioni previste nei rispettivi provvedimenti autorizzativi.

4. Quando nelle norme statali e regionali sono richiamate le disposizioni del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509 (1), convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e del decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni e integrazioni, dette disposizioni continuano a integrare le norme suddette che a esse fanno riferimento.

5. Fino alla stipulazione delle convenzioni previste dall’articolo 47 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia di assegnazione e gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia.



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(1) Recante "Provvedimenti per l’ordinamento del credito agrario nel Regno".