Testo Unico Bancario


TITOLO VIII (1) (2)
SANZIONI

Capo VI
Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative (3)

Art. 145

Procedura sanzionatoria (4)
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. Per le violazioni previste nel presente titolo cui è applicabile una sanzione amministrativa, la Banca d’Italia contestati gli addebiti ai soggetti interessati, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte, applica le sanzioni con provvedimento motivato. I soggetti interessati possono, entro trenta giorni dalla contestazione, presentare deduzioni e chiedere un’audizione personale in sede di istruttoria, cui possono partecipare anche con l’assistenza di un avvocato (5).

1-bis. Il procedimento sanzionatorio è retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie (6).

2. (Abrogato) (7)

3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente titolo è pubblicato senza ritardo e per estratto sul sito web della Banca d’Italia. Nel caso in cui avverso il provvedimento di applicazione della sanzione sia adita l’autorità giudiziaria, la Banca d’Italia menziona l’avvio dell’azione giudiziaria e l’esito della stessa nel proprio sito web a margine della pubblicazione. La Banca d’Italia, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, può stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell’autore della violazione (8).

3-bis. Nel provvedimento di applicazione della sanzione la Banca d’Italia dispone la pubblicazione in forma anonima del provvedimento sanzionatorio quando quella ordinaria:

a) abbia ad oggetto dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la cui pubblicazione appaia sproporzionata rispetto alla violazione sanzionata;

b) possa comportare rischi per la stabilità dei mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento di un’indagine penale in corso;

c) possa causare un pregiudizio sproporzionato ai soggetti coinvolti, purché tale pregiudizio sia determinabile (9).

3-ter. Se le situazioni descritte nel comma 3-bis hanno carattere temporaneo, la pubblicazione è effettuata quando queste sono venute meno (10).

4. Contro il provvedimento che applica la sanzione è ammesso ricorso alla corte di appello di Roma. Il ricorso è notificato, a pena di decadenza, alla Banca d’Italia nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero, ed è depositato in cancelleria, unitamente ai documenti offerti in comunicazione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica (11).

5. L’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento. La Corte di appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con ordinanza non impugnabile (12).

6. Il Presidente della corte di appello designa il giudice relatore e fissa con decreto l’udienza pubblica per la discussione dell’opposizione. Il decreto è notificato alle parti a cura della cancelleria almeno sessanta giorni prima dell’udienza. La Banca d’Italia deposita memorie e documenti nel termine di dieci giorni prima dell’udienza. Se alla prima udienza l’opponente non si presenta senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza ricorribile per cassazione, dichiara il ricorso improcedibile, ponendo a carico dell’opponente le spese del procedimento (13).

7. All’udienza, la Corte di appello dispone, anche d’ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari, nonché l’audizione personale delle parti che ne abbiano fatto richiesta. Successivamente le parti procedono alla discussione orale della causa. La sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni. Quando almeno una delle parti manifesta l’interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo è pubblicato mediante deposito in cancelleria non oltre sette giorni dall’udienza di discussione (14).

7-bis. Con la sentenza la Corte d’Appello può rigettare l’opposizione, ponendo a carico dell’opponente le spese del procedimento, o accoglierla, annullando in tutto o in parte il provvedimento o riducendo l’ammontare o la durata della sanzione (15).

8. Copia della sentenza è trasmessa, a cura della cancelleria della corte di appello, alla Banca d’Italia, anche ai fini della pubblicazione prevista dal comma 3 (16).

9. Alla riscossione delle sanzioni previste dal presente titolo si provvede mediante ruolo secondo i termini e le modalità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. I proventi derivanti dalle sanzioni previste dal presente titolo affluiscono al bilancio dello Stato (17).

10. (Abrogato) (18).

11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente titolo non si applicano le disposizioni contenute negli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (19).



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(1) Le partizioni del presente titolo e le relative intestazioni e rubriche sono state così modificate dall’art. 64, commi 22, 25, 28, 32, 33, lett. a), e 34, decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.
(2) L’art. 39, legge 28 dicembre 2005, n. 262 prevede al comma 1, come modificato dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 28, quanto segue:
"Aumento delle sanzioni penali e amministrative 1. Le pene previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale".
(3) Intestazione inserita dall’art. 64, comma 34, decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.
(4) Articolo sostituito dall’art. 34, comma 1, decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342.
(5) Comma sostituito prima dall’art. 26, comma 2, lettera a), legge 28 dicembre 2005, n. 262 e, successivamente, dall’art. 1, comma 53, lett. a), decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72.
(6) Comma inserito dall’art. 1, comma 53, lett. b), decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72.
(7) Comma abrogato dall’art. 26, comma 2, lettera b), legge 28 dicembre 2005, n. 262.
(8) Comma sostituito dall’art. 26, comma 2, lettera c), legge 28 dicembre 2005, n. 262, successivamente modificato dall’art. 5, comma 2, decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 e, da ultimo, così sostituito dall’art. 1, comma 53, lett. c), decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72.
(9) Comma inserito dall’art. 1, comma 53, lett. d), decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72.
(10) Comma inserito dall’art. 1, comma 53, lett. d), decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72.
(11) Comma sostituito dall’art. 26, comma 2, lettera c), legge 28 dicembre 2005, n. 262, poi abrogato dall’art. 4, comma 1, n. 17), dell’allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successivamente reintrodotto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 94 del 9 aprile 2014, depositata il 15 aprile 2014 (che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme del D.lgs. n 104/2010 con la conseguente reviviscenza delle disposizioni del Testo unico bancario che erano state abrogate). Da ultimo, il comma è stato così sostituito dall’art. 1, comma 53, lett. e), decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72.
(12) Comma abrogato dall’art. 4, comma 1, n. 17), dell’allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successivamente reintrodotto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 94 del 9 aprile 2014, depositata il 15 aprile 2014 (che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme del D.lgs. n 104/2010 con la conseguente reviviscenza delle disposizioni del Testo unico bancario che erano state abrogate). Da ultimo, il comma è stato così modificato dall’art. 1, comma 53, lett. f), decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72.
(13) Comma abrogato dall’art. 4, comma 1, n. 17), dell’allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successivamente reintrodotto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 94 del 9 aprile 2014, depositata il 15 aprile 2014 (che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme del D.lgs. n 104/2010 con la conseguente reviviscenza delle disposizioni del Testo unico bancario che erano state abrogate). Da ultimo, il comma è stato così sostituito dall’art. 1, comma 53, lett. g), decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72.
(14) Comma abrogato dall’art. 4, comma 1, n. 17), dell’allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successivamente reintrodotto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 94 del 9 aprile 2014, depositata il 15 aprile 2014 (che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme del D.lgs. n 104/2010 con la conseguente reviviscenza delle disposizioni del Testo unico bancario che erano state abrogate). Da ultimo, il comma è stato così sostituito dall’art. 1, comma 53, lett. h), decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72.
(15) Comma inserito dall’art. 1, comma 53, lett. i), decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72.
(16) Comma sostituito dall’art. 26, comma 2, lettera c), legge 28 dicembre 2005, n. 262, poi abrogato dall’art. 4, comma 1, n. 17), dell’allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successivamente reintrodotto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 94 del 9 aprile 2014, depositata il 15 aprile 2014 (che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme del D.lgs. n 104/2010 con la conseguente reviviscenza delle disposizioni del Testo unico bancario che erano state abrogate). Da ultimo, il comma è stato così sostituito dall’art. 1, comma 53, lett. l), decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72.
(17) Periodo inserito dall’art. 1, comma 53, lett. m), decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72.
(18) Comma abrogato dall’art. 1, comma 53, lett. n), decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72.
(19) Comma così modificato dall’art. 1, comma 53, lett. o), decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72.

GIURISPRUDENZA


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