Testo Unico Bancario


TITOLO VI-BIS
AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA E MEDIATORI CREDITIZI (1)

Art. 128-quinquies
Requisiti per l’iscrizione nell’elenco degli agenti in attività finanziaria (2)

1. L’iscrizione all’elenco di cui all’articolo 128-quater, comma 2, è subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:

a) per le persone fisiche: cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione europea ovvero di Stato diverso secondo le disposizioni dell’articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e domicilio nel territorio della Repubblica;

b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;

c) requisiti di onorabilità e professionalità, compreso il superamento di un apposito esame. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, i requisiti si applicano a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e, limitatamente ai requisiti di onorabilità, anche a coloro che detengono il controllo;

d) (soppressa) e) per i soggetti diversi dalle persone fisiche sono inoltre richiesti un oggetto sociale conforme con quanto disposto dall’articolo 128-quater, comma 1, ed il rispetto di requisiti patrimoniali, organizzativi e di forma giuridica.

1-bis. L’efficacia dell’iscrizione è condizionata alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell’esercizio dell’attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato gli agenti rispondono a norma di legge.

2. La permanenza nell’elenco è subordinata, in aggiunta ai requisiti indicati ai commi 1 e 1-bis, all’esercizio effettivo dell’attività e all’aggiornamento professionale.



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(1) Il Titolo VI-bis è stato inserito dall’art. 11, decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.
(2) Articolo inserito dall’art. 11, decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall’art. 8, decreto legislativo 14 dicembre 2010, n. 218 e dall’art. 6, comma 1, lett. b), decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169.