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Testo Unico Bancario

TITOLO VI
TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI E DEI RAPPORTI CON I CLIENTI (1)

Capo III
Regole generali e controlli (2)

Art. 127-bis

Spese addebitabili (3)

1. Non possono essere addebitate al cliente spese, comunque denominate, inerenti alle informazioni e alle comunicazioni previste ai sensi di legge se trasmesse al cliente con strumenti di comunicazione telematica o allo stesso fornite su supporto durevole diverso da quello cartaceo. Per le informazioni e le comunicazioni previste ai sensi di legge relative a servizi di pagamento non possono essere addebitate al cliente spese, comunque denominate, qualunque sia lo strumento di comunicazione o il tipo di supporto utilizzato. Le informazioni precontrattuali e le comunicazioni previste ai sensi dell’articolo 118 sono sempre gratuite qualunque sia lo strumento di comunicazione o il tipo di supporto utilizzato (4).

2. Il contratto può prevedere che, se il cliente richiede informazioni o comunicazioni ulteriori o più frequenti rispetto a quelle previste dal presente titolo ovvero la loro trasmissione con strumenti di comunicazione diversi da quelli previsti nel contratto, le relative spese sono a carico del cliente (5).

3. Se, in relazione a informazioni o comunicazioni, vengono addebitate spese al cliente, queste sono ragionevoli e proporzionate ai costi effettivamente sostenuti dalla banca o dall’intermediario finanziario o dal prestatore di servizi di pagamento (6).

4. In deroga al comma 1, nei contratti di finanziamento la consegna di documenti personalizzati può essere subordinata al pagamento delle spese di istruttoria, nei limiti e alle condizioni stabilite dal CICR.

5. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 119, comma 4 e, per i servizi di pagamento, dall’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 (7).



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(1) Rubrica così sostituita dall’art. 4, comma 1, decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.
(2) Capo così sostituito dall’art. 4, comma 3, decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.
(3) Articolo inserito dall’art. 4, comma 3, decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. b), decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169.
(4) Comma sostituito dall’art. 1, comma 19, lett. a), decreto legislativo 15 dicembre 2017 n. 218.
(5) Comma così modificato dall’art. 1, comma 19, lett. b), decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218.
(6) Comma così modificato dall’art. 1, comma 19, lett. c), decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218.
(7) Comma così modificato dall’art. 1, comma 19, lett. d), decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218.