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Testo Unico Bancario

TITOLO VI
TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI E DEI RAPPORTI CON I CLIENTI (1)

Capo II
Credito ai consumatori (2)

Art. 125-octies

Sconfinamento (3)

1. Se un contratto di conto corrente prevede la possibilità che al consumatore sia concesso uno sconfinamento, si applicano le disposizioni del capo I.

2. In caso di sconfinamento consistente che si protragga per oltre un mese, il creditore comunica senza indugio al consumatore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole:

a) lo sconfinamento;

b) l’importo interessato;

c) il tasso debitore;

d) le penali, le spese o gli interessi di mora eventualmente applicabili.

3. La Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni di attuazione del comma 2, con riferimento:

a) al termine di invio della comunicazione;

b) ai criteri per la determinazione della consistenza dello sconfinamento.



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(1) Rubrica così sostituita dall’art. 4, comma 1, decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.
(2) Capo così sostituito dall’art. 1 decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.
(3) Articolo inserito dall’art. 1 decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall’art. 1 decreto legislativo 14 dicembre 2010, n. 218.