Testo Unico Bancario


TITOLO VI
TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI E DEI RAPPORTI CON I CLIENTI (1)

Capo I-bis
Credito immobiliare ai consumatori (2)

Art. 120-septies

Principi generali (3)
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. Il finanziatore e l’intermediario del credito, nell’ambito delle attività disciplinate dal presente capo:

a) si comportano con diligenza, correttezza, e trasparenza, tenendo conto dei diritti e degli interessi dei consumatori;

b) basano la propria attività sulle informazioni rilevanti riguardanti la situazione del consumatore, su ogni bisogno particolare che questi ha comunicato, su ipotesi ragionevoli con riguardo ai rischi cui è esposta la situazione del consumatore per la durata del contratto di credito.



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(1) Rubrica così sostituita dall’art. 4, comma 1, decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.
(2) Il Capo I-bis è stato inserito dall’art. 1, comma 2, decreto legislativo 21 aprile 2016, n. 72.
(3) Articolo inserito dall’art. 1, comma 2, decreto legislativo 21 aprile 2016, n. 72.