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Testo Unico Bancario

TITOLO V-ter
ISTITUTI DI PAGAMENTO (1)

Art. 114-quinquiesdecies

Scambio di informazioni (2)

1. Fermo restando quanto previsto nell’articolo 7, la Banca d’Italia scambia informazioni con:

a) la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri, in quanto autorità monetarie e di sorveglianza sul sistema dei pagamenti, e, se opportuno, altre autorità pubbliche responsabili della sorveglianza sui sistemi di pagamento e di regolamento;

b) altre autorità competenti ai sensi di disposizioni comunitarie applicabili ai prestatori di servizi di pagamento.



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(1) Il Titolo V-ter è stato inserito dall’art. 33 decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.
(2) Articolo inserito dall’art. 33 decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.