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Testo Unico Bancario

TITOLO V
SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO (1)

Art. 110

Rinvio (2)

1. Agli intermediari finanziari si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 47, 52, 61, commi 4 e 5, 62, 63, 64, 78 e 82. I provvedimenti previsti nell’articolo 19 sono adottati dalla Banca d’Italia (3).

1-bis. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari finanziari si applica l’articolo 26, ad eccezione del comma 3, lettere c) ed e); il decreto di cui all’articolo 26 può prevedere l’applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 3, lettera c), avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonché alla natura specifica dell’attività svolta (4).

1-ter. Ai titolari delle partecipazioni indicate all’articolo 19 in intermediari finanziari si applica l’articolo 25, ad eccezione del comma 2, lettera b); il decreto di cui all’articolo 25 può prevedere l’applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 2, lettera b), avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonché alla natura specifica dell’attività svolta (5).



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(1) Titolo così sostituito dall’art. 7 decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141; cfr. l’Appendice alla presente pubblicazione.
(2) Articolo così sostituito dall’art. 7 decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.
(3) Comma sostituito dall’art. 1, comma 37, lett. a), decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72 e, da ultimo, così modificato dall’art. 1, comma 20, decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 223.
(4) Comma inserito dall’art. 1, comma 37, lett. b), decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72.
(5) Comma inserito dall’art. 1, comma 37, lett. b), decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72.