Testo Unico Bancario


TITOLO IV
MISURE PREPARATORIE, DI INTERVENTO PRECOCE E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (1)

Capo II
Gruppo bancario

Sezione III
Disposizioni comuni

Art. 104
Competenze giurisdizionali

1. Quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, per l’azione revocatoria prevista dall’articolo 99, comma 5, nonché per tutte le controversie fra le società del gruppo è competente inderogabilmente (2) il tribunale nella cui circoscrizione la capogruppo ha il centro degli interessi principali (3).



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(1) Rubrica sostituita dall'articolo 1, comma 10, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(2) La parola «inderogabilmente» è stata inserita dall’art. 1, comma 46, lett. a), decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181.
(3) Comma così modificato dall’art. 369, comma 1, lett. o), decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. L’art. 369, comma 4, del medesimo decreto legislativo ha stabilito che il comma così modificato si applichi alle liquidazioni coatte amministrative disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Si riporta il testo del comma antecedente alla modifica:
"Quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, per l’azione revocatoria prevista dall’articolo 99, comma 5, nonché per tutte le controversie fra le società del gruppo è competente inderogabilmente il tribunale nella cui circoscrizione ha sede legale la capogruppo".