Terzo Settore


Titolo XI 
DEI CONTROLLI E DEL COORDINAMENTO

Art. 90

Controlli e poteri sulle fondazioni del Terzo settore
TESTO A FRONTE

1. I controlli e i poteri di cui agli articoli 25, 26 e 28 del codice civile sono esercitati sulle fondazioni del Terzo settore dall'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore.