Terzo Settore


Titolo X
REGIME FISCALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE 
Capo II 
Disposizioni sulle organizzazioni di volontariato e sulle associazioni di promozione sociale

Art. 84

Regime fiscale delle organizzazioni di volontariato
TESTO A FRONTE

1. Non si considerano commerciali, oltre alle attivita' di cui all'articolo 79, commi 2 e 3, le seguenti attivita' effettuate dalle organizzazioni di volontariato e svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialita' sul mercato: a) attivita' di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario; b) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreche' la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione di volontariato senza alcun intermediario; c) attivita' di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.

2. I redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attivita' non commerciale da parte delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall'imposta sul reddito delle societa'.