Terzo Settore


Titolo VIII
DELLA PROMOZIONE E DEL SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE
Capo III 
Di altre specifiche misure

Art. 67

Accesso al credito agevolato
TESTO A FRONTE

1. Le provvidenze creditizie e fideiussorie previste dalle norme vigenti per le cooperative e i loro consorzi sono estese, senza ulteriori oneri per lo Stato, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale che, nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 56, abbiano ottenuto l'approvazione di uno o piu' progetti di attivita' e di servizi di interesse generale inerenti alle finalita' istituzionali.