Terzo Settore


Titolo VI 
DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

Art. 45

Registro unico nazionale del Terzo settore
TESTO A FRONTE

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore, operativamente gestito su base territoriale e con modalita' informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma, che, a tal fine, individua, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la struttura competente. Presso le Regioni, la struttura di cui al periodo precedente e' indicata come «Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore». Presso le Province autonome la stessa assume la denominazione di «Ufficio provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore». Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua nell'ambito della dotazione organica dirigenziale non generale disponibile a legislazione vigente la propria struttura competente di seguito indicata come «Ufficio statale del Registro unico nazionale del Terzo settore».

2. Il registro e' pubblico ed e' reso accessibile a tutti gli interessati in modalita' telematica.