Terzo Settore


Titolo V
DI PARTICOLARI CATEGORIE DI ENTI DEL TERZO SETTORE
Capo II
Delle associazioni di promozione sociale

Art. 36

Risorse
TESTO A FRONTE

1. Le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando cio' sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attivita' di interesse generale e al perseguimento delle finalita'. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attivita' non puo' essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.