Terzo Settore


Titolo IV 
DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE FONDAZIONI DEL TERZO SETTORE 
Capo III
Dell'ordinamento e della amministrazione

Art. 25
Competenze inderogabili dell'assemblea

1. L'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore: a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali; b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; c) approva il bilancio; d) delibera sulla responsabilita' dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilita' nei loro confronti; e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima; f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. Gli atti costitutivi o gli statuti delle associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a cinquecento possono disciplinare le competenze dell'assemblea anche in deroga a quanto stabilito al comma precedente, nel rispetto dei principi di democraticita', pari opportunita' ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettivita' delle cariche sociali.

3. Lo statuto delle fondazioni del Terzo settore puo' attribuire all'organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, di cui preveda la costituzione la competenza a deliberare su uno o piu' degli oggetti di cui al comma 1, nei limiti in cui cio' sia compatibile con la natura dell'ente quale fondazione e nel rispetto della volonta' del fondatore.