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Terzo Settore

Titolo IV 
DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE FONDAZIONI DEL TERZO SETTORE 
Capo I 
Disposizioni generali

Art. 20

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti gli enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione.