Terzo Settore


Titolo I 
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2
Principi generali

1. E' riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attivita' di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarieta' e pluralismo, ne e' promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneita' ed autonomia, e ne e' favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.