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Codice del Sovraindebitamento

CAPO II
Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio
Sezione prima
Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento
§ 1 Disposizioni generali

Art. 9

Deposito della proposta (1)

1. La proposta di accordo é depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede principale del debitore. Il consumatore deposita la proposta di piano presso il tribunale del luogo ove ha la residenza. La proposta, contestualmente al deposito presso il tribunale, e comunque non oltre tre giorni, deve essere presentata, a cura dell'organismo di composizione della crisi, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente e contenere la ricostruzione della sua posizione fiscale e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti.

2. Unitamente alla proposta devono essere depositati l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.

3. Il debitore che svolge attività d'impresa deposita altresì le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale.

3-bis. Alla proposta di piano del consumatore deve essere allegata una relazione dell'organismo di composizione della crisi, che deve contenere:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilita' della documentazione depositata a corredo della domanda;

d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;

e) l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. (2)

3-bis.1. Alla domanda di accordo di composizione della crisi deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, che comprende:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

d) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilita' della documentazione depositata a corredo della domanda, nonche' sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura;

f) la percentuale, le modalita' e i tempi di soddisfacimento dei creditori;

g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta. (3)

3-bis.2. L'organismo di composizione della crisi, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore. Nel caso di proposta formulata da un consumatore, si applica quanto previsto alla lettera e) del comma 3-bis. (3)

3-bis.3. L'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne da' notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro trenta giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti. (3)

3-ter. Il giudice puo' concedere un termine perentorio non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti.

3-quater. Il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.



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(1) Articolo modificato dall'art. 18 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221. La nuova disposizione si applica dal 18 gennaio 2013.
(2) Comma sostituito, con effetto dal 25 dicembre 2020, dall’art. 4-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Il comma sostituito recitava: «3-bis. Alla proposta di piano del consumatore e' altresi' allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) il resoconto sulla solvibilita' del consumatore negli ultimi cinque anni; d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; e) il giudizio sulla completezza e attendibilita' della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonche' sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.»
(3) Comma inserito, con effetto dal 25 dicembre 2020, dall’art. 4-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
Inoltre, i commi 2 e 3 dello stesso articolo dispongono:
3. Nei procedimenti di omologazione degli accordi e dei piani del consumatore pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il debitore puo' presentare, fino all'udienza fissata ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di una nuova proposta di accordo o di un nuovo piano del consumatore, redatti in conformita' a quanto previsto dal presente articolo. Il termine decorre dalla data del decreto con cui il tribunale assegna il termine e non e' prorogabile. L'istanza e' inammissibile se presentata nell'ambito di un procedimento di omologazione della proposta di accordo nel corso del quale e' gia' stata tenuta l'udienza, ma non sono state raggiunte le maggioranze stabilite dall'articolo 11, comma 2, della legge 27 gennaio 2012, n. 3.
4. Quando il debitore intende modificare unicamente i termini di adempimento dell'accordo di ristrutturazione o del piano, deposita fino all'udienza fissata per l'omologa una memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini, depositando altresi' la documentazione che comprova la necessita' della modifica dei termini. Il differimento dei termini non puo' essere superiore di sei mesi rispetto alle scadenze originarie. Il tribunale, riscontrata la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 12 o di cui all'articolo 12-bis della legge 27 gennaio 2012, n. 3, procede all'omologa, dando espressamente atto delle nuove scadenze.