Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio
SEZIONE PRIMA
Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento
§ 1 Disposizioni generali
Art. 6
Finalita' e definizioni
TESTO A FRONTE
1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo, é consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dalla presente sezione. Con le medesime finalita', il consumatore puo' anche proporre un piano fondato sulle previsioni di cui all'articolo 7, comma 1, ed avente il contenuto di cui all'articolo 8.
2. Ai fini del presente capo, si intende:
a) per "sovraindebitamento": la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficolta' di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacita' di adempierle regolarmente;
b) per "consumatore": il debitore persona fisica che ha assunto
obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attivita'
imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
________________
(1) Articolo modificato dall'art. 18 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221. La nuova disposizione si applica dal 18 gennaio 2013.