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Codice di Diritto Societario

LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO VII
Dell'associazione in partecipazione

Art. 2550

Pluralità di associazioni

I. Salvo patto contrario, l'associante non può attribuire partecipazioni per la stessa impresa o per lo stesso affare ad altre persone senza il consenso dei precedenti associati.