Codice di Diritto Societario


LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO V
Delle società
CAPO X
Della trasformazione, della fusione e della scissione
SEZIONE II
Della fusione delle società

Art. 2501-septies
Deposito di atti

I. Devono restare depositati in copia nella sede delle società partecipanti alla fusione ovvero pubblicati sul sito Internet delle stesse, (1) durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime, e finché la fusione sia decisa:

1) il progetto di fusione con le relazioni indicate negli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies;

2) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, con le relazioni, ove redatte, (2) dei soggetti cui compete l'amministrazione e la revisione legale (3);

3) le situazioni patrimoniali della società partecipanti alla fusione ove redatte a norma dell'articolo 2501-quater, primo comma, ovvero, nel caso previsto dall'articolo 2501-quater, secondo comma, la relazione finanziaria semestrale. (4)

II. I soci hanno diritto di prendere visione di questi documenti e di ottenerne gratuitamente copia. Su richiesta del socio le copie gli sono trasmesse telematicamente. La società non è tenuta a fornire copia dei documenti, qualora gli stessi siano stati pubblicati sul sito Internet della società dal quale sia possibile effettuarne liberamente copia o stampa. (5)

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(1) L'art. 1 del d.lgs. 22 giugno 2012, n. 123, dopo le parole: «nella sede delle societa' partecipanti alla fusione,» ha inserito le seguenti: «ovvero pubblicati sul sito Internet delle stesse,». La modifica ha effetto dal 18 agosto 2012.
(2) L'art. 1 del d.lgs. 22 giugno 2012, n. 123, ha sostituito le parole: «con le relazioni» con le seguenti: «con le relazioni, ove redatte,». La modifica ha effetto dal 18 agosto 2012.
(3) Le parole «la revisione legale» hanno sostituito le parole «il controllo contabile» in base all'art. 37, comma 33, del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, pubb. in Gazz. Uff. n. 68 del 23 marzo 2010, suppl. ord. n. 58. La modifica ha effetto dal 7 aprile 2010.
(4) Numero sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 22 giugno 2012, n. 123. La modifica ha effetto dal 18 agosto 2012.
(5) Gli ultimi due periodi sono stati aggiunti dall'art. 1 del d.lgs. 22 giugno 2012, n. 123. La modifica ha effetto dal 18 agosto 2012.