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Codice di Diritto Societario

LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO V
Delle società
CAPO V
Della società per azioni
SEZIONE III
Dei promotori e dei soci fondatori

Art. 2340

Limiti dei benefici riservati ai promotori

I. I promotori possono riservarsi nell'atto costitutivo, indipendentemente dalla loro qualità di soci, una partecipazione non superiore complessivamente a un decimo degli utili netti risultanti dal bilancio e per un periodo massimo di cinque anni.

II. Essi non possono stipulare a proprio vantaggio altro beneficio.