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Codice di Procedura Civile

LIBRO PRIMO
Disposizioni generali
TITOLO III
Delle parti e dei difensori
CAPO IV
Della responsabilità delle parti per le spese e per i danni processuali

Art. 94

Condanna di rappresentanti o curatori

I. Gli eredi beneficiati, i tutori, i curatori e in generale coloro che rappresentano o assistono la parte in giudizio possono essere condannati personalmente, per motivi gravi che il giudice deve specificare nella sentenza, alle spese dell'intero processo o di singoli atti, anche in solido con la parte rappresentata o assistita.