Codice di Procedura Civile
LIBRO QUARTO
Dei procedimenti speciali
TITOLO VI
Del processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche
I. Se è fatta istanza di espropriazione, il giudice, verificate le condizioni stabilite dalla legge per l'ammissibilità di essa, dispone con decreto che si proceda a norma degli articoli 567 e seguenti.
II. La vendita non può essere fatta che all'incanto a norma degli articoli 576 e seguenti.
III. L'incanto si apre sul prezzo offerto dal creditore istante.
IV. Alla distribuzione della somma ricavata partecipano, oltre ai creditori privilegiati e ipotecari, i creditori dell'acquirente.
V. Quest'ultimo ha diritto di essere collocato nella graduazione con privilegio per le spese sopportate per la dichiarazione di liberazione.