Codice di Procedura Civile


LIBRO QUARTO
Dei procedimenti speciali
TITOLO IV
Dei procedimenti relativi all'apertura delle successioni
CAPO II
Dell'apposizione e della rimozione dei sigilli
SEZIONE II
Della rimozione dei sigilli

Art. 763
Provvedimento di rimozione

I. La rimozione dei sigilli è ordinata con decreto dal giudice su istanza di alcuna delle persone indicate nell'articolo 753 numeri 1, 2 e 4.

II. Nei casi previsti nell'articolo 754 può essere ordinata anche d'ufficio e, se ricorrano le ipotesi di cui ai numeri 2 e 3, la rimozione deve essere seguita dall'inventario.

III. L'istanza e il decreto sono stesi di seguito al processo verbale di apposizione.