Codice di Procedura Civile


LIBRO QUARTO
Dei procedimenti speciali
TITOLO II
Dei procedimenti in camera di consiglio
(1)
CAPO VI
Disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio


Art. 741
Efficacia dei provvedimenti

I. I decreti acquistano efficacia quando sono decorsi i termini di cui agli articoli precedenti senza che sia stato proposto reclamo.

II. Se vi sono ragioni d'urgenza, il giudice può tuttavia disporre che il decreto abbia efficacia immediata.

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(1) Rubrica sostituita dall'art. 3, comma 49, lett. b), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149/2022, il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). L'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che: "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.". La rubrica sostituita era la seguente: «Dei procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone».