Codice di Procedura Civile


LIBRO QUARTO
Dei procedimenti speciali
TITOLO I
Dei procedimenti sommari
CAPO III
Dei procedimenti cautelari
SEZIONE I
Dei procedimenti cautelari in generale

Art. 669-ter
Competenza anteriore alla causa

I. Prima dell'inizio della causa di merito la domanda si propone al giudice competente a conoscere del merito.

II. Se competente per la causa di merito è il giudice di pace, la domanda si propone al tribunale.

III. Se il giudice italiano non è competente a conoscere la causa di merito, la domanda si propone al giudice, che sarebbe competente per materia o valore, del luogo in cui deve essere eseguito il provvedimento cautelare.

IV. A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.