Codice di Procedura Civile


LIBRO QUARTO
Dei procedimenti speciali
TITOLO I
Dei procedimenti sommari
CAPO III
Dei procedimenti cautelari
SEZIONE I
Dei procedimenti cautelari in generale

Art. 669-quinquies
Competenza in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza del giudizio arbitrale

I. Se la controversia è oggetto di clausola compromissoria o è compromessa in arbitri o se è pendente il giudizio arbitrale, la domanda si propone al giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito.

LIBRO QUARTO
Dei procedimenti speciali
TITOLO I
Dei procedimenti sommari
CAPO III
Dei procedimenti cautelari
SEZIONE I
Dei procedimenti cautelari in generale

Art. 669-quinquies
Competenza in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza del giudizio arbitrale

I. Se la controversia è oggetto di clausola compromissoria o è compromessa in arbitri anche non rituali (1) o se è pendente il giudizio arbitrale, la domanda si propone al giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito.

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(1) Le parole «anche non rituali» sono state inserite, in sede di conversione, dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dal 1 marzo 2006. Le modifiche apportate agli artt. 164, 167, 180, 183, 184, 185, 187, 669-quinquies, 669-octies, 669-decies, 669-terdecies, 696, 696-bis, 703, 704, 706, 707, 708, 709 e 709-bis si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006.

LIBRO QUARTO
Dei procedimenti speciali
TITOLO I
Dei procedimenti sommari
CAPO III
Dei procedimenti cautelari
SEZIONE I
Dei procedimenti cautelari in generale

Art. 669-quinquies

Competenza in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza del giudizio arbitrale


I. Se la controversia è oggetto di clausola compromissoria o è compromessa in arbitri anche non rituali o se è pendente il giudizio arbitrale, la domanda si propone al giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito, salvo quanto disposto dall'articolo 818, primo comma. (1)

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(1) Comma modificato dall'art. 3, comma 47, lett. a), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 il quale ha aggiunto le seguenti parole: «, salvo quanto disposto dall'articolo 818, primo comma». Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149/2022, il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). L'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che: "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.".