Codice di Procedura Civile
LIBRO QUARTO
Dei procedimenti speciali
TITOLO I
Dei procedimenti sommari
CAPO I
Del procedimento d'ingiunzione
I. Il giudice, se ritiene insufficientemente giustificata la domanda, dispone che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente, invitandolo a provvedere alla prova.
II. Se il ricorrente non risponde all'invito o non ritira il ricorso oppure se la domanda non รจ accoglibile, il giudice la rigetta con decreto motivato.
III. Tale decreto non pregiudica la riproposizione della domanda, anche in via ordinaria.