TITOLO III
Del processo di cognizione
CAPO I
Del procedimento davanti al giudice di pace

Art. 63

Giudice decidente
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. La causa deve essere decisa dal giudice di pace che ha proceduto all'istruzione, salvo che sia stato sostituito a norma dell'articolo 174 del codice.


GIURISPRUDENZA

Procedimento ex art. 702 bis c.p.c. a cognizione sommaria e cognizione piena - Ordinanza di consegna delle tabelle millesimali e dell’elenco dei morosi - Obbligo di collaborazione e di buona fede dell’amministratore rispetto ai terzi creditori - Applicazione dell’astreinte ex art. 614 bis c.p.c. e condanna al pagamento di penale giornaliera per ogni giorni di ritardo nella esecuzione.
Il procedimento sommario ex art. 702 bis c.p.c. presenta le coordinate giuridiche proprie procedimenti a cognizione sommaria, nell’alveo della categoria dei riti semplificati di cognizione. Il procedimento sommario di cognizione ex artt. 702-bis ss. c.p.c. è in realtà un processo a cognizione piena, poiché nella sua destinazione prevale la funzione di accertare definitivamente chi ha ragione e chi ha torto tra le parti, rispetto alle funzioni che invece sono proprie dei procedimenti sommari.

L’art. 63 disp att cod civ espressamente dispone che l’amministratore condominiale è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi. Si tratta per l’amministratore di un dovere legale di salvaguardia dell’aspettativa di soddisfazione dei terzi titolari di crediti derivanti dalla gestione condominiale e delinea un obbligo di cooperazione con il terzo creditore posto direttamente dalla legge in capo all’amministratore. L’immotivato rifiuto dell’amministratore è palesemente contrario al canone della buona fede oggettiva dovendosi a tal riguardo intendersi un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale, la cui costituzionalizzazione è ormai pacifica.

E’ meritevole di accoglimento la domanda di condanna, ai sensi dell’art. 614 bis c.p.c., della parte resistente al pagamento in favore della società ricorrente della somma di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento. (Luca Rotondo) (riproduzione riservata)

Le massime si riferiscono a:
Tribunale di Pescara, ord. 25 ottobre 2014. G. U. Mariano Bozza; Tribunale di Pescara, ord. 23 febbraio 2016. G. U. Mariano Bozza; Tribunale di Avezzano, ord. 1 marzo 2016. G. U. Andrea Dell’Orso. Tribunale Avezzano, 01 Marzo 2016.


Procedimento ex art. 702 bis c.p.c. a cognizione sommaria e cognizione piena - Ordinanza di consegna delle tabelle millesimali e dell’elenco dei morosi - Obbligo di collaborazione e di buona fede dell’amministratore rispetto ai terzi creditori - Applicazione dell’astreinte ex art. 614 bis c.p.c. e condanna al pagamento di penale giornaliera per ogni giorni di ritardo nella esecuzione.
Il procedimento sommario ex art. 702 bis c.p.c. presenta le coordinate giuridiche proprie procedimenti a cognizione sommaria, nell’alveo della categoria dei riti semplificati di cognizione. Il procedimento sommario di cognizione ex artt. 702-bis ss. c.p.c. è in realtà un processo a cognizione piena, poiché nella sua destinazione prevale la funzione di accertare definitivamente chi ha ragione e chi ha torto tra le parti, rispetto alle funzioni che invece sono proprie dei procedimenti sommari.

L’art. 63 disp att cod civ espressamente dispone che l’amministratore condominiale è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi. Si tratta per l’amministratore di un dovere legale di salvaguardia dell’aspettativa di soddisfazione dei terzi titolari di crediti derivanti dalla gestione condominiale e delinea un obbligo di cooperazione con il terzo creditore posto direttamente dalla legge in capo all’amministratore. L’immotivato rifiuto dell’amministratore è palesemente contrario al canone della buona fede oggettiva dovendosi a tal riguardo intendersi un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale, la cui costituzionalizzazione è ormai pacifica.

E’ meritevole di accoglimento la domanda di condanna, ai sensi dell’art. 614 bis c.p.c., della parte resistente al pagamento in favore della società ricorrente della somma di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento. (Luca Rotondo) (riproduzione riservata)

Le massime si riferiscono a:
Tribunale di Pescara, ord. 25 ottobre 2014. G. U. Mariano Bozza; Tribunale di Pescara, ord. 23 febbraio 2016. G. U. Mariano Bozza; Tribunale di Avezzano, ord. 1 marzo 2016. G. U. Andrea Dell’Orso. Tribunale Pescara, 23 Febbraio 2016.


Procedimento ex art. 702 bis c.p.c. a cognizione sommaria e cognizione piena - Ordinanza di consegna delle tabelle millesimali e dell’elenco dei morosi – Obbligo di collaborazione e di buona fede dell’amministratore rispetto ai terzi creditori - Applicazione dell’astreinte ex art. 614 bis c.p.c. e condanna al pagamento di penale giornaliera per ogni giorni di ritardo nella esecuzione.
Il procedimento sommario ex art. 702 bis c.p.c. presenta le coordinate giuridiche proprie procedimenti a cognizione sommaria, nell’alveo della categoria dei riti semplificati di cognizione. Il procedimento sommario di cognizione ex artt. 702-bis ss. c.p.c. è in realtà un processo a cognizione piena, poiché nella sua destinazione prevale la funzione di accertare definitivamente chi ha ragione e chi ha torto tra le parti, rispetto alle funzioni che invece sono proprie dei procedimenti sommari.

L’art. 63 disp att cod civ espressamente dispone che l’amministratore condominiale è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi. Si tratta per l’amministratore di un dovere legale di salvaguardia dell’aspettativa di soddisfazione dei terzi titolari di crediti derivanti dalla gestione condominiale e delinea un obbligo di cooperazione con il terzo creditore posto direttamente dalla legge in capo all’amministratore. L’immotivato rifiuto dell’amministratore è palesemente contrario al canone della buona fede oggettiva dovendosi a tal riguardo intendersi un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale, la cui costituzionalizzazione è ormai pacifica.

E’ meritevole di accoglimento la domanda di condanna, ai sensi dell’art. 614 bis c.p.c., della parte resistente al pagamento in favore della società ricorrente della somma di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento. (Luca Rotondo) (riproduzione riservata)

Le massime si riferiscono a: Tribunale di Pescara, ord. 25 ottobre 2014. G. U. Mariano Bozza;
Tribunale di Pescara, ord. 23 febbraio 2016. G. U. Mariano Bozza; Tribunale di Avezzano, ord. 1 marzo 2016. G. U. Andrea Dell’Orso. Tribunale Pescara, 27 Ottobre 2014.


Condominio - Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex articolo 63 disp. att. c.p.c. - Opposizione - Questioni attinenti la nullità del titolo - Inammissibilità - Deroga al principio generale di inesecutività del titolo ove impugnato con allegazione della sua originaria invalidità..
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ex articolo 63 disp. att. c.p.c. non possono essere dedotti profili di invalidità della delibera che ha approvato la ripartizione tra i condomini delle spese; detti profili di invalidità devono, infatti, essere dedotti e fatti valere in autonomo giudizio mediante l'impugnazione di cui all'articolo 1137 c.c. La disciplina del condominio è, infatti, da ricondurre a quella categoria di disposizioni che si pongono con carattere derogatorio nei confronti del principio generale di inesecutività del titolo ove impugnato con allegazione della sua originaria invalidità, essendo la stessa finalizzata all'immediata esecutività dello stesso pur in pendenza di controversia e ciò a tutela di interessi generali ritenuti prevalenti e meritevoli di autonoma considerazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Appello Milano, 22 Giugno 2011.