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Codice di Procedura Civile

LIBRO TERZO
Del processo di esecuzione
TITOLO VI
Della sospensione e dell'estinzione del processo
CAPO I
Della sospensione del processo

Art. 627

Riassunzione

I. Il processo esecutivo deve essere riassunto con ricorso nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione e, in ogni caso, non piĆ¹ tardi di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza d'appello che rigetta l'opposizione.