Codice di Procedura Civile
LIBRO TERZO
Del processo di esecuzione
TITOLO VI
Della sospensione e dell'estinzione del processo
CAPO I
Della sospensione del processo
I. Il processo esecutivo deve essere riassunto con ricorso nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione e, in ogni caso, non piĆ¹ tardi di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza d'appello che rigetta l'opposizione.