Codice di Procedura Civile


LIBRO TERZO
Del processo di esecuzione
TITOLO III
Dell'esecuzione per consegna o rilascio

Art. 608-bis

Estinzione dell'esecuzione per rinuncia della parte istante (1)


I. L'esecuzione di cui all'articolo 605 si estingue se la parte istante, prima della consegna o del rilascio, rinuncia con atto da notificarsi alla parte esecutata e da consegnarsi all'ufficiale giudiziario procedente.

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(1) Articolo inserito, in sede di conversione, dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dal con effetto dal 1 marzo 2006.