Codice di Procedura Civile


LIBRO TERZO
Del processo di esecuzione
TITOLO II
Dell'espropriazione forzata
CAPO IV
Dell'espropriazione immobiliare
SEZIONE II
Dell'intervento dei creditori

Art. 565
Intervento tardivo

I. I creditori chirografari che intervengono oltre l'udienza indicata nell'articolo 563, secondo comma, ma prima di quella prevista nell'articolo 596, concorrono alla distribuzione di quella parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante e di quelli intervenuti in precedenza e a norma dell'articolo seguente.

LIBRO TERZO
Del processo di esecuzione
TITOLO II
Dell'espropriazione forzata
CAPO IV
Dell'espropriazione immobiliare
SEZIONE II
Dell'intervento dei creditori

Art. 565
Intervento tardivo

I. I creditori chirografari che intervengono oltre l'udienza indicata nell'articolo 564 ma prima di quella prevista nell'articolo 596, concorrono alla distribuzione di quella parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante e di quelli intervenuti in precedenza e a norma dell'articolo seguente. (1)

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(1) Le parole «nell'articolo 564» hanno sostituito le parole «nell'articolo 563, secondo comma,» con effetto dal 1 marzo 2006 (d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80).