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Codice di Procedura Civile

LIBRO TERZO
Del processo di esecuzione
TITOLO II
Dell'espropriazione forzata
CAPO III
Dell'espropriazione presso terzi
SEZIONE II
Dell'assegnazione e della vendita

Art. 552

Assegnazione e vendita di cose dovute dal terzo

I. Se il terzo si dichiara o è dichiarato possessore di cose appartenenti al debitore, il giudice dell'esecuzione, sentite le parti, provvede per l'assegnazione o la vendita delle cose mobili a norma degli articoli 529 e seguenti, o per l'assegnazione dei crediti a norma dell'articolo seguente.