Codice di Procedura Civile


LIBRO PRIMO
Disposizioni generali
TITOLO I
Degli organi giudiziari
CAPO I
Del giudice
SEZIONE VII
Dell'astensione, della ricusazione e della responsabilità dei giudici

Art. 54
Ordinanza sulla ricusazione

I. L'ordinanza che accoglie il ricorso designa il giudice che deve sostituire quello ricusato.

II. La ricusazione è dichiarata inammissibile, se non è stata proposta nelle forme e nei termini fissati nell'articolo 52.

III. L'ordinanza, che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese e condanna la parte o il difensore che l'ha proposta a una pena pecuniaria non superiore a 10 euro (1).

IV. Dell'ordinanza è data notizia dalla cancelleria al giudice e alle parti, le quali debbono provvedere alla riassunzione della causa nel termine perentorio di sei mesi.



________________
(1) La Corte cost., con sentenza 21 marzo 2002, n. 78, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma nella parte in cui prevede che l'ordinanza, che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, "condanna" la parte o il difensore che l'ha proposta ad una pena pecuniaria, anziché prevedere che "può condannare" la parte o il difensore medesimi ad una pena pecuniaria.
LIBRO PRIMO
Disposizioni generali
TITOLO I
Degli organi giudiziari
CAPO I
Del giudice
SEZIONE VII
Dell'astensione, della ricusazione e della responsabilità dei giudici

Art. 54
Ordinanza sulla ricusazione

I. L'ordinanza che accoglie il ricorso designa il giudice che deve sostituire quello ricusato.

II. La ricusazione è dichiarata inammissibile, se non è stata proposta nelle forme e nei termini fissati nell'art. 52.

III. Il giudice, con l'ordinanza con cui dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese e può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non superiore ad euro 250. (1)

IV. Dell'ordinanza è data notizia dalla cancelleria al giudice e alle parti, le quali debbono provvedere alla riassunzione della causa nel termine perentorio di sei mesi.

________________
(1) Comma sostituito dall’art. 45, comma 7, della l. 18 giugno 2009, n. 69. La modifica si applica ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 (art. 58, comma 1, legge cit.).