Codice di Procedura Civile
LIBRO TERZO
Del processo di esecuzione
TITOLO II
Dell'espropriazione forzata
CAPO II
Dell'espropriazione mobiliare presso il debitore
SEZIONE III
Dell'assegnazione e della vendita
Nuovo incanto (1)
I. Quando una cosa messa all'incanto resta invenduta, il soggetto a cui รจ stata affidata l'esecuzione della vendita fissa un nuovo incanto ad un prezzo base inferiore di un quinto rispetto a quello precedente.
________________
(1) Articolo sostituito dalla l. 24 febbraio 2006, n. 52.