Codice di Procedura Civile


LIBRO TERZO
Del processo di esecuzione
TITOLO I
Del titolo esecutivo e del precetto

Art. 479

Notificazione del titolo esecutivo e del precetto

Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. Se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in copia attestata conforme all'originale e del precetto. (1)

II. La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.

III. Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purché la notificazione sia fatta alla parte personalmente.

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(1) Comma modificato dall'art. 3, comma 34, lett. e), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 il quale ha sostituito le parole: «in forma esecutiva» con le parole «copia attestata conforme all'originale». Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149/2022, il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). L'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che: "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.".


GIURISPRUDENZA


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