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Codice di Procedura Civile

LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO IV
Norme per le controversie in materia di lavoro
CAPO I
Delle controversie individuali di lavoro
SEZIONE I
Disposizioni generali

Art. 412-ter

Altre modalità di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva (1)

I. La conciliazione e l'arbitrato, nelle materie di cui all'articolo 409, possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.

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(1) Articolo sostituito dall'art. 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183, con effetto dal 24 novembre 2010.