Codice di Procedura Civile


LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO III
Delle impugnazioni
CAPO IV
Della revocazione

Art. 399

Deposito della citazione e della risposta
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. Se la revocazione è proposta davanti al tribunale o alla corte d'appello, la citazione deve essere depositata, a pena di improcedibilità, entro venti giorni dalla notificazione, nella cancelleria del giudice adito insieme con la copia autentica della sentenza impugnata.

II. Le altre parti debbono costituirsi nello stesso termine mediante deposito in cancelleria di una comparsa contenente le loro conclusioni.

III. Se la revocazione è proposta davanti al giudice di pace il deposito e la costituzione di cui ai due commi precedenti debbono farsi a norma dell'articolo 319.